MISSION
Il Consorzio EHT non ha fini di lucro ed ha per oggetto la realizzazione
e la prestazione di servizi agli associati ed a piccole medie imprese
operanti nel settore dell'informatica, delle telecomunicazioni,
delle comunicazioni, della certificazione di qualità e di altri
settori economici ad alto contenuto tecnologico.
In particolare il Consorzio presta servizi per l'internazionalizzazione degli associati al fine di promuovere e favorire il commercio all'
estero.
Tale obbiettivo viene perseguito mediante le seguenti azioni:
- Ricerche e studi di mercato all'estero;
- Identificazione di possibili controparti
commerciali;
- Segnalazione delle richieste di prodotti e
delle gare di appalto provenienti dai Paesi di riferimento;
- Organizzazione di missioni di affari e
partecipazione a fiere;
- Iniziative pubbliche a favore
dell'esportazione mediante la predisposizione e la distribuzione
di cataloghi, la raccolta, la diffusione di notizie sulla
produzione delle aziende consorziate;
- Tutela dei diritti dei Consorziati ( ad
es. tutela dei marchi e dei brevetti, tutela nei confronti di
agenti, importatori, clienti) nei paesi di interesse;
- Organizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento connessi all'export;
- Promozione della vendita in Italia di
operatori esteri;
- Svolgimento di ogni altra attività
connessa a quelle sopra indicate utile per una migliore riuscita
delle stesse;
- La creazione di uffici di rappresentanza all'estero.
REQUISITI per l'adesione
Possono
essere ammesse a fare parte del Consorzio come consorziate le PMI
che esercitano attività industriali, commerciali, di produzione
di servizi o attività ausiliarie delle precedenti,le imprese
artigiane e le cooperative.
Per PMI si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali
fissati dalla legge, con esclusione delle società che per
collegamenti tecnico finanziari si configurano come appartenenti
ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllati
ai sensi dell'art 2359 c.c. ad eccezione di quelle che, considerate
quale un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali
sopra richiamati.
Il numero dei Consorziati è illimitato
L'impresa consorziata che, nel corso del suo rapporto consortile,
dovesse superare i limiti suddetti,
e divenire pertanto una grande impresa , deve darne
immediata comunicazione e da tale momento viene a cessare automaticamente
la sua qualità di consorziato
Per l'ammissione al Consorzio,
l'impresa interessata deve inoltrare l'apposita domanda
corredata dei documenti richiesti all'Organo Amministrativo
che decide in merito . L'impresa richiedente deve dichiarare
di possedere i requisiti di cui al precedente art.5 e di essere
a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento
interno, delle deliberazioni già adottate dagli Organi del
Consorzio e di accettarli. La nuova consorziata è tenuta
a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile
per un importo non inferiore a EURO 1.500 e a contribuire alle spese
di esercizio annuali, osservare lo Statuto; il Regolamento interno
e le deliberazione degli Organi Consortili, favorire l'interesse
del Consorzio.
Fondo Consortile è costituito
dalle quote di sottoscrizione dei consorziati,dalle quote annue
corrisposte dai singoli aderenti, dalle eventuali eccedenze d'esercizio,
nonché dai contributi corrisposti dallo Stato, da Amministrazioni,
Istituti ed Enti sia pubblici sia privati italiani ed esteri oda
terzi comunque qualificati. Fanno parte del fondo consortile anche
gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'
Assemblea dei Consorziati a specifichi fondi di riserva. Nessun
consorziato può possedere una quota di partecipazione inferiore
a 1.500 EURO né superiore al 10% del fondo consortile. I
fondi di riserva sono indivisibili. I Consorziati sono tenuti
a corrispondere mediante versamento alla cassa sociale:
- la quota di partecipazione al fondo
consortile ;
- una quota annua di associazione , quale contributo alla gestione
del consorzio.
Contributi Statali:
Le contribuzioni dello Stato e amministrazioni, Istituti ed Enti di
cui all' art.9 saranno imputate a discrezione degli erogatori
al fondo consortile o quale contributo per la gestione del Consorzio
Esclusione del Consorziato:
L'Organo amministrativo può deliberare in qualsiasi
momento l'esclusione del consorziato quando: a) abbia perduto
anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio; b) sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto
ad altre procedure concorsuali; c) abbia interessi contrari a quelli
del Consorzio.
L'esclusione ha effetto immediato
e deve essere comunicata al Consorzio entro 15 giorni dal Presidente
mediante lettera raccomandata.
Durata esercizio:
va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di ammissione
nel corso dell'esercizio va corrisposta la quota di associazione
annua in misura integrale, fatta salva diversa decisione dell'Organo
Amministrativo. A norma dell'art.2615 bis c.c. , entro i due
mesi successivi al termine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo
redige la situazione patrimoniale ed il conto economico che costituiscono
il conto economico del Consorzio. Detto documento dovrà essere
sottoposo all'approvazione dell' Assemblea entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Distribuzione avanzi di esercizio:
è vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in
caso di Scioglimento del Consorzio.
Diritto di recesso:
il consorziato può receder dal Consorzio in qualsiasi momento.
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno diretta all' Organo amministrativo.
Documenti >>
scheda di descrizione azienda da compilare in caso di richiesta di adesione al Consorzio
>> statuto (file pdf)
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