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MISSION


Il Consorzio EHT non ha fini di lucro ed ha per oggetto la realizzazione e la prestazione di servizi agli associati ed a piccole medie imprese operanti nel settore dell'informatica, delle telecomunicazioni, delle comunicazioni, della certificazione di qualità e di altri settori economici ad alto contenuto tecnologico.

In particolare il Consorzio presta servizi per l'internazionalizzazione degli associati al fine di promuovere e favorire il commercio all' estero.

Tale obbiettivo viene perseguito mediante le seguenti azioni:

  • Ricerche e studi di mercato all'estero;
  • Identificazione di possibili controparti commerciali;
  • Segnalazione delle richieste di prodotti e delle gare di appalto provenienti dai Paesi di riferimento;
  • Organizzazione di missioni di affari e partecipazione a fiere;
  • Iniziative pubbliche a favore dell'esportazione mediante la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, la raccolta, la diffusione di notizie sulla produzione delle aziende consorziate;
  • Tutela dei diritti dei Consorziati ( ad es. tutela dei marchi e dei brevetti, tutela nei confronti di agenti, importatori, clienti) nei paesi di interesse;
  • Organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento connessi all'export;
  • Promozione della vendita in Italia di operatori esteri;
  • Svolgimento di ogni altra attività connessa a quelle sopra indicate utile per una migliore riuscita delle stesse;
  • La creazione di uffici di rappresentanza all'estero.


REQUISITI per l'adesione


Possono essere ammesse a fare parte del Consorzio come consorziate le PMI che esercitano attività industriali, commerciali, di produzione di servizi o attività ausiliarie delle precedenti,le imprese artigiane e le cooperative.
Per PMI si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati dalla legge, con esclusione delle società che per collegamenti tecnico finanziari si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllati ai sensi dell'art 2359 c.c. ad eccezione di quelle che, considerate quale un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali sopra richiamati.

Il numero dei Consorziati è illimitato

L'impresa consorziata che, nel corso del suo rapporto consortile, dovesse superare i limiti suddetti, e divenire pertanto una “grande impresa” , deve darne immediata comunicazione e da tale momento viene a cessare automaticamente la sua qualità di consorziato

Per l'ammissione al Consorzio, l'impresa interessata deve inoltrare l'apposita domanda corredata dei documenti richiesti all'Organo Amministrativo che decide in merito . L'impresa richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art.5 e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettarli. La nuova consorziata è tenuta a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile per un importo non inferiore a EURO 1.500 e a contribuire alle spese di esercizio annuali, osservare lo Statuto; il Regolamento interno e le deliberazione degli Organi Consortili, favorire l'interesse del Consorzio.

Fondo Consortile è costituito dalle quote di sottoscrizione dei consorziati,dalle quote annue corrisposte dai singoli aderenti, dalle eventuali eccedenze d'esercizio, nonché dai contributi corrisposti dallo Stato, da Amministrazioni, Istituti ed Enti sia pubblici sia privati italiani ed esteri oda terzi comunque qualificati. Fanno parte del fondo consortile anche gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall' Assemblea dei Consorziati a specifichi fondi di riserva. Nessun consorziato può possedere una quota di partecipazione inferiore a 1.500 EURO né superiore al 10% del fondo consortile. I fondi di riserva sono indivisibili. I Consorziati sono tenuti a corrispondere mediante versamento alla cassa sociale:

  1. la quota di partecipazione al fondo consortile ;
  2. una quota annua di associazione , quale contributo alla gestione del consorzio.
Contributi Statali:
Le contribuzioni dello Stato e amministrazioni, Istituti ed Enti di cui all' art.9 saranno imputate a discrezione degli erogatori al fondo consortile o quale contributo per la gestione del Consorzio

Esclusione del Consorziato:
L'Organo amministrativo può deliberare in qualsiasi momento l'esclusione del consorziato quando: a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio; b) sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; c) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio.
L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorzio entro 15 giorni dal Presidente mediante lettera raccomandata.

Durata esercizio:
va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di ammissione nel corso dell'esercizio va corrisposta la quota di associazione annua in misura integrale, fatta salva diversa decisione dell'Organo Amministrativo. A norma dell'art.2615 bis c.c. , entro i due mesi successivi al termine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo redige la situazione patrimoniale ed il conto economico che costituiscono il conto economico del Consorzio. Detto documento dovrà essere sottoposo all'approvazione dell' Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Distribuzione avanzi di esercizio:
è vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di Scioglimento del Consorzio.

Diritto di recesso:
il consorziato può receder dal Consorzio in qualsiasi momento. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all' Organo amministrativo.


Documenti

>> scheda di descrizione azienda da compilare in caso di richiesta di adesione al Consorzio

>> statuto (file pdf)